1. È istituito, presso la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, un fondo destinato a rimborsare, su richiesta e previa certificazione delle associazioni accreditate in materia di adozioni, le spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, nei limiti che la Commissione stessa provvede a indicare per ogni singola voce di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso:
a) le spese per viaggi di andata e ritorno per la coppia, i figli al seguito e il figlio adottivo;
b) l'onorario legale del professionista all'estero;
c) le spese sostenute all'estero dal rappresentante dell'associazione accreditata di cui al comma 1, qualora strettamente necessarie per l'esaurimento della procedura di adozione;
d) le spese per il soggiorno all'estero dei soggetti di cui alla lettera a), calcolate sulla base di una quota fissa giornaliera e determinata dalla Commissione per le adozioni internazionali in relazione a ogni singolo Paese.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini