PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito, presso la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, un fondo destinato a rimborsare, su richiesta e previa certificazione delle associazioni accreditate in materia di adozioni, le spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, nei limiti che la Commissione stessa provvede a indicare per ogni singola voce di spesa.
      2. Ai fini di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso:

          a) le spese per viaggi di andata e ritorno per la coppia, i figli al seguito e il figlio adottivo;

          b) l'onorario legale del professionista all'estero;

          c) le spese sostenute all'estero dal rappresentante dell'associazione accreditata di cui al comma 1, qualora strettamente necessarie per l'esaurimento della procedura di adozione;

          d) le spese per il soggiorno all'estero dei soggetti di cui alla lettera a), calcolate sulla base di una quota fissa giornaliera e determinata dalla Commissione per le adozioni internazionali in relazione a ogni singolo Paese.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

 

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del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.